Vecchio Statuto

CAPO I
NATURA GIURIDICA, FONTI NORMATIVE, FINALITÀ, VIGILANZA E SORVEGLIANZA

Articolo 1 – Natura giuridica
1. L’Amministrazione Separata dei Beni Demaniali di Acquavella, è costituita dalle Frazioni di Acquavella e Bivio di Acquavella del Comune di Casal Velino provincia di Salerno, come da stralcio delle liste elettorali relative alle elezioni avvenute nel mese di novembre dell’anno 2012 a seguito del Decreto di indizione della Regione Campania n. 217 del 20 agosto 2012, nel prosieguo denominata Amministrazione Separata dei Beni Demaniali di Acquavella, o Territorio Frazionale, o Frazione Demaniale.
2. È un ente autonomo, avente personalità giuridica di diritto pubblico che provvede, attraverso un Comitato eletto secondo le modalità stabilite dalla legge, alla gestione separata dei beni civici della generalità dei cittadini residenti nel territorio frazionale. Esso opera nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico europeo ed ha sede legale ed amministrativa nella Frazione Acquavella del Comune di Casal Velino (SA), alla via Napoli.

Articolo 2 – Fonti normative
1. L’Amministrazione Separata dei Beni Demaniali di Acquavella è disciplinata dal presente Statuto, dal Regolamento per la concessione in uso dei terreni gravati da usi civici, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n.1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 marzo 1981, n. 11 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile”.
2. Alla gestione amministrativa dei procedimenti e degli atti riguardanti gli usi civici, per i profili che non formano specifico oggetto dello statuto e dei regolamenti interni e di assegnazione dei beni demaniali, si applica la normativa regionale e statale vigente in materia.
3. Tutti i regolamenti interni dell’Amministrazione dei beni demaniali sono approvati dal Comitato a Maggioranza assoluta dei componenti.
4. I principali regolamenti interni dell’Amministrazione dei beni demaniali sono:
a) il Regolamento per il funzionamento del Comitato;
b) il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
c) il Regolamento per l’amministrazione: la finanza e la contabilità;
d) il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
e) il Regolamento sugli istituti di partecipazione.
5. I regolamenti sono pubblicati dopo la definitiva approvazione per 15 giorni all’albo pretorio dell’ente e conseguito il favorevole esame di legittimità, se dovuto, da parte dell’organo di controllo, diventeranno obbligatori salvo che sia altrimenti specificamente disposto.

Articolo 3 – Vigilanza e sorveglianza
1. Ai sensi dell’articolo 64 del Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928 e dell’art. 78 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, la vigilanza sull’amministrazione dei beni civici è attribuita al Comune di Casal Velino, mentre la sorveglianza direttamente al Sindaco.

Articolo 4 – Scopi
1. L’Amministrazione Separata dei Beni Demaniali di Acquavella si prefigge lo scopo di:
a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all’Autorità amministrativa sia davanti all’Autorità giudiziaria;
b) tutelare i diritti delle popolazioni residenti sulle terre civiche, provvedere al riordino dei patrimoni collettivi e salvaguardare l’integrità di quelli meritevoli di conservazione;
c) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all’esercizio degli usi civici;
d) promuovere, curare, controllare valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale e paesaggistico ambientale dei beni di uso civico ed al contempo vigilare sull’utilizzazione dei pascoli e dei terreni gravati da uso civico, tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore ed il regolamento d’uso adottato dal Comitato. per l’amministrazione;
e) promuovere, curare e controllare l’utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e secondo il piano economico redatto d’accordo con il competente Organo regionale;
f) amministrare i beni che costituiscono patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per la gestione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l’economia della zona;
g) favorire, promuovere, riorganizzare ed ottimizzare le attività economiche, in particolare quelle connesse alla destinazione agro-silvo-pastorale, attraverso la concessione dei terreni civici e forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio eco-compatibili, anche in collaborazione con altri enti pubblici territoriali e non;
h) promuovere attività culturali, di ricerca scientifica e di educazione ambientale;
i) favorire la priorità nella concessione di finanziamenti comunitari, statali, regionali e locali per il miglioramento dei beni di uso civico, delle condizioni socio – economiche delle popolazioni residenti e per la realizzazione di opere di conservazione, risanamento e restauro a basso impatto ambientale sul territorio frazionale;
j) recuperare i nuclei abitativi ed i percorsi rurali e di interesse storico.

Articolo 5 – Finalità sociali
1. L’Ente, assolti gli scopi di cui all’articolo 4, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.
2. L’Amministrazione dei beni demaniali, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
4. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 6 – Consorzi
1. Per il conseguimento dei propri fini, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi e/o stipulare apposite convenzioni sulla base delle norme vigenti in materia.
2. I consorzi sono regolati da uno Statuto che deve prevedere almeno la composizione degli organi, nonché le modalità di nomina dei loro membri.

Articolo 7 – Entrate dell’ente
1. Costituiscono entrate dell’ente:
a) contributi ordinari e straordinari dello Stato e dell’Unione Europea;
b) contributi della Regione e degli enti territoriali;
c) contributi di altri enti pubblici;
d) contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
e) eventuali lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro;
f) eventuali redditi patrimoniali;
g) canoni delle concessioni previsti dalla legge, proventi dei diritti di ingresso e di privativa, altre entrate derivanti dai servizi resi;
h) proventi delle attività commerciali e patrimoniali, secondo le modalità stabilite dalla legge;
i) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
j) affitto di eventuali pascoli estivi esuberanti rispetto all’esercizio dell’uso civico;
k) proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
l) vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione;
m) tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti;
n) tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d’uso;
o) tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
p) ogni altro provento acquisito in relazione all’attività dell’ente, ovvero qualsiasi altra fonte d’entrata non prevista dal presente articolo.

Articolo 8 – Nome e simbolo dell’Amministrazione Separata dei beni demaniali
1. L’Amministrazione Separata dei beni demaniali, in tutti i suoi atti, ha diritto esclusivo alla propria denominazione e al proprio simbolo, approvato dal Comitato.
2. Per gli scopi e le finalità sociali di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto, l’Amministrazione dei beni demaniali può concedere, previa delibera del Comitato, l’uso del proprio nome e del proprio simbolo nello svolgimento di attività eco – compatibili e manifestazioni riguardanti prodotti e tradizioni locali riconducibili ai beni di uso civico.

Articolo 9 – Affitto ad utenti
1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno amministrato dall’Ente, dietro pagamento di un canone annuo che è fissato dall’Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno. L’utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, presenta domanda all’Amministrazione, indicando con precisione l’appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All’Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

Articolo 10 – Affitto pascoli esuberanti
1. L’affitto dei pascoli e la vendita del taglio dei boschi dell’Ente possono essere effettuati, ai sensi dell’articolo 1021 del codice civile, soltanto nel caso in cui gli stessi siano superiori ai bisogni degli utenti, previa deliberazione del Comitato per l’amministrazione, esecutiva ai sensi di legge.

Articolo 11 – Corrispettivo per usi civici
1. Nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle spese di gestione, il Comitato per l’amministrazione, in via eccezionale e con provvedimento motivato, esecutivo ai sensi di legge, può disporre a carico degli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Articolo 12 – Proventi della gestione ordinaria e straordinaria
1. Le somme ed i proventi derivanti dall’ordinaria amministrazione sono introitati direttamente dal Comitato e dallo stesso gestiti in conformità al bilancio di previsione e nel rispetto delle norme vigenti.
2. I proventi derivanti dalla straordinaria amministrazione dei beni sono introitati dal Comune in uno specifico capitolo del bilancio comunale con vincolo di utilizzo in favore del Comitato.
3. L’utilizzo dei proventi di cui al primo comma avviene, da parte del Comitato, sulla base delle seguenti priorità:
a) interventi per l’amministrazione, il mantenimento ed il miglioramento dei beni soggetti ad uso civico;
b) interventi di sostegno alle attività agroindustriali dell’impresa cooperativa di cui alla Legge Regionale 17 marzo 1981, n. 11 e ss.mm.ii.;
c) interventi per la manutenzione di strade interpoderali o iniziative collettive nell’interesse dell’agricoltura locale;
d) interventi per altre iniziative di interesse generale della popolazione della frazione demaniale.
4. L’utilizzo dei proventi di cui al secondo comma sono utilizzati dal Comitato, secondo le modalità stabilite dalla legge, con la seguenti priorità:
a) investimenti in titoli di debito pubblico da intestare secondo le modalità stabilite dalla legge;
b) interventi per la realizzazione di opere permanenti di interesse generale della frazione demaniale.
5. È vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite di cui all’articolo 10, come di qualsiasi economia dell’azienda.

CAPO Il
PATRIMONIO
Articolo 13 – Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Ente è costituito da tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall’Ente e di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione, compresi i regolamenti.
2. L’inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente ed è custodito presso la sede dell’Ente.
3. L’Amministrazione, terminate le operazioni di riordino degli usi civici, provvede all’apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione di una planimetria col relativo catastino, che sono conservati agli atti.

Articolo 14 – Alienazioni
1. L’Ente non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell’Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti accettati sono riportate nell’inventario di cui all’articolo 13.
2. Tutte le alienazioni, affitti e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, hanno la preferenza rispetto agli altri aspiranti.

CAPO III
AMMINISTRAZIONE
Articolo 15 – Organi dell’Amministrazione separata
1. Organi dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico sono:
a) il Comitato per l’amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Vice presidente;

Articolo 16 – Comitato per l’amministrazione
1. Il Comitato per l’amministrazione è composto da cinque Consiglieri eletti con libere elezioni da tutti i residenti nella frazione demaniale e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Casal Velino (SA).
2. Le elezioni per il rinnovo del Comitato per l’amministrazione sono indette, su richiesta del Comitato, dalla Regione ai sensi della legge n. 278/1957 e ss.mm.ii., nonché della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei membri del Comitato di Amministrazione sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità della Frazione demaniale, alla quale costantemente rispondono.
4. I membri del Comitato hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei membri sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Comitato.
6. I membri del Comitato hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’ente tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
7. I membri del Comitato non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l’Amministrazione dei beni demaniali, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
8. I membri del Comitato che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Comitato, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 17 – Elezioni del Comitato per l’amministrazione
1. Hanno diritto di elettorato attivo gli abitanti della frazione demaniale iscritti nelle liste elettorali del comune di Casal Velino provincia di Salerno, come da stralcio delle liste elettorali relative alle elezioni avvenute nel mese di novembre dell’anno 2012 a seguito del Decreto di indizione della Regione Campania n. 217 del 20 agosto 2012.
2. Possono essere eletti componenti del Comitato per l’amministrazione i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del comune di Casal Velino (SA), con residenza nel territorio dell’Ente da almeno un anno, alla data delle elezioni.
3. Non possono essere candidati coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 58 comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
4. Non possono ricoprire la carica di Consigliere, Presidente o Vice Presidente, i dipendenti, gli stipendiati e/o salariati dell’Ente; coloro che hanno liti pendenti con l’Ente, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo;
5. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs n. 267/2000.

Articolo 18 – Compiti del Comitato per l’amministrazione
1. Le riunioni del Comitato per l’amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano di età.
2. Il Comitato per l’amministrazione:
• Procede alla convalida degli eletti;
• Elegge nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente, avanti al Sindaco del Comune;
• approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti; approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
• elegge il revisore dei conti;
• nomina il Segretario;
• delibera la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
• delibera la proposta di regolamento per l’esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all’approvazione della Regione Campania;
• delibera sull’istituzione e sulla determinazione delle tariffe relative all’esercizio degli usi civici;
• delibera le proposte al Comune di Casal Velino (SA) di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili amministrati dall’Amministrazione separata.
3. Il Comitato per l’amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l’amministrazione dell’Ente.
4. Il Comitato per l’amministrazione è convocato almeno due volte all’anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
5. Interviene, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti, dolosi o colposi, che possono compromettere l’integrità dei terreni soggetti ad uso civico ed ha facoltà di ricorrere nella sede giurisdizionale competente per l’annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell’Amministrazione e di costituirsi parte civile nei processi penali.
6. Esprime il preventivo assenso al mutamento di destinazione urbanistica dei beni civici.
7. Il Comitato delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
8. Assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dalle fonti comunitarie, dai regolamenti, ovvero sottoposti alla sua attenzione dal Presidente.

Articolo 19 – Votazioni
1. Il Comitato per l’amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 20 – Convocazione del Comitato
1. Il Comitato di Amministrazione è convocato:
a) dal Presidente;
b) su richiesta di almeno un terzo dei membri in carica.
2. Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente.
3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
5. La convocazione del Comitato e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza del Comitato.
6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti il luogo, il giorno e l’ora di riunione, le questioni da trattare e l’indicazione dell’eventuale seconda convocazione, da consegnarsi a ciascun membro nel domicilio eletto nel territorio frazionale del Comune. L’avviso di convocazione può anche essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telegramma, a mezzo fax, ovvero a mezzo e-mail, se formalmente autorizzato dal singolo membro. La seconda convocazione avrà luogo in altro giorno, non prima di ventiquattrore dalla prima, sarà preannunciata con lo stesso avviso di prima convocazione e senza alcun altro invito.
7. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
8. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l’adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei componenti il Comitato almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
10. Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede dell’Amministrazione dei beni demaniali di Acquavella.
11. Le sedute del Comitato sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento del Comitato di Amministrazione che ne disciplina il funzionamento.

Articolo 21 – Numero legale per la validità delle sedute del Comitato
1. Per la validità delle sedute del Comitato di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Comitato è presieduto dal componente più anziano di età presente.
3. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
a) i componenti tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;
b) coloro che si allontanano dall’aula prima della votazione.

Articolo 22 – Numero legale per la validità delle deliberazioni del Comitato
1. Comitato di Amministrazione delibera con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta prevista dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei componenti presenti.
3. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti delle sedute del Comitato è curata dal funzionario competente che può essere individuato anche attraverso apposita convenzione con altri enti territoriali. L’ufficiale verbalizzante partecipa alle sedute, senza diritto di voto, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Comitato.
4. L’Ufficiale verbalizzante non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Comitato nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

Articolo 23 – Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Comitato
1. Il verbale della riunione del Comitato è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede l’adunanza e dall’Ufficiale verbalizzante.
2. Ogni membro ha diritto di richiedere che nel verbale si facciano constatare il suo voto e i motivi del medesimo.
3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dalle prescrizioni normative vigenti in materia.
4. Le delibérazioni sono pubblicate all’Albo Pretorio dell’ente entro venti giorni dalla loro adozione per quindici giorni consecutivi e, fatta salva la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.
5. Le delibere sono conservate presso gli uffici dell’ente unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Articolo 24 – Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Comitato secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Egli:
• rappresenta l’Ente;
• convoca il Comitato per l’amministrazione, predispone gli ordini dei giorno e presiede le rispettive adunanze;
• dà esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell’interesse dell’Ente;
• ha la rappresentanza legale e processuale e procede agli atti conservativi in favore dell’Ente;
• vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
• può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Comitato per l’amministrazione.
2. Il Presidente coordina e stimola l’attività dell’Ente, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Comitato ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, comunicandoli a mezzo e-mail ai membri del Comitato e sottoponendoli alla ratifica del medesimo nella seduta successiva; emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.
3. In qualità di legale rappresentante dell’ente il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi dell’Amministrazione dei beni demaniali.
4. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata dell’Amministrazione dei beni demaniali e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente dell’ente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza, la quale provvede, altresì, all’approvazione formale dell’accordo, secondo le modalità stabilite dalla legge.
5. Impartisce le direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione, con cadenza annuale, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione.
6. Definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare assegnando, in tutto o in parte, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell’ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati, sempre a seguito di conformi deliberazioni del Comitato.
7. Verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Articolo 25 – Vice presidente
1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. È eletto dal Comitato secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Articolo 26 – Durata del mandato e decadenza
1. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Qualora successivamente all’elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dall’articolo 17, il Comitato la contesta all’interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa che determina l’ineleggibilità o l’incompatibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la decadenza è dichiarata dal Comitato o, d’ufficio, dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie all’espletamento del mandato.

Articolo 27 – Mozione di sfiducia
1. Il voto del comitato contrario ad una proposta del presidente non comporta le dimissioni del medesimo.
2. Il presidente ed il vice presidente cessano dalla carica in caso non abbiano più la maggioranza in seno al Comitato, ovvero in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il comitato. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente o il vice presidente e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede con l’elezione del nuovo presidente e/o vice presidente.

Articolo 28 – Segretario
1. Le funzioni di Segretario possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all’Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato dal Comitato per l’amministrazione.
3. L’eventuale compenso spettante è determinato dal Comitato per l’amministrazione, il quale, in relazione alle esigenze dell’Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
4. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di amministrazione, a questi non spetta alcun compenso.
5. Il Segretario assiste alle sedute del Comitato per l’amministrazione, con compiti di funzionario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso), al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri, alla compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, alla tenuta del registro di protocollo (sia esso cartaceo informatico), per la corrispondenza in arrivo e partenza, all’esecuzione degli atti di ufficio.
6. Gli inventari e la lista degli utenti devono essere aggiornati secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 29 – Controllo sugli atti
1. Tutte le deliberazioni adottate dal Comitato sono pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio, nella sede dell’Amministrazione separata, ovvero sull’Albo on-line, per quindici giorni consecutivi.

Articolo 30 – Responsabilità patrimoniale
1. Per la responsabilità degli Amministratori e per il personale si osservano le disposizioni di cui all’articolo 93 del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 31 – Scioglimento del Comitato per l’amministrazione
1. Il Comitato per l’amministrazione è sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, o per grave pregiudizio arrecato all’Ente.
2. In tal caso l’Amministrazione è affidata ad un Commissario, nominato dalla Regione Campania, che provvede all’ordinaria amministrazione ed indice le elezioni per il rinnovo del Comitato per l’amministrazione.

Articolo 32 – Deliberazioni
1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e contengono il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e un resoconto sommario degli argomenti discussi.
2. Essi sono letti all’adunanza successiva e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Comitato per l’amministrazione.

Articolo 33 – Contenzioso
1. Il Comitato per l’amministrazione delibera in materia di liti attive e passive e autorizza il Presidente a stare in giudizio.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Articolo 34 – Personale
1. L’Amministrazione dei beni demaniali attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. Il personale dell’Amministrazione dei beni demaniali è quello previsto dalla pianta organica regolarmente approvata ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore; in tale ambito le funzioni di vice direzione sono affidate al funzionario di grado più elevato.
3. La sorveglianza sul territorio dell’Amministrazione è esercitata dal Corpo Forestale dello Stato.
4. Per particolari e motivate esigenze, il Presidente, su delibera del Comitato, può conferire poteri di sorveglianza, a tempo determinato, a dipendenti dell’ente, previa accettazione di questi ultimi, in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio.
5. Nell’espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate. Le relative prestazioni non sono onerose per l’ente, salvo che non comportino l’effettuazione di lavoro eccedente l’orario di servizio che dà luogo al connesso trattamento economico.
6. Per il conseguimento delle finalità istitutive dell’ente è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Comitato, l’impiego di personale tecnico e di manodopera, con preferenza per i giovani frazionisti, anche part-time, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigente per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l’ente provvede successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, ove sia iscritto il connesso stanziamento.
7. In relazione a problemi specifici nei settori di attività dell’ente a cui non può provvedersi con le professionalità dipendenti dall’ente, il Comitato può avvalersi di appositi consulenti esperti. Ai conseguenti oneri si provvede in misura non eccedente i compensi previsti dai rispettivi consigli o ordini professionali.

Articolo 35 – Corsi di formazione professionale
1. L’Amministrazione dei beni demaniali partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti e dei giovani frazionisti impegnati part-time, organizzando corsi di formazione, ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzate da strutture specializzate, anche d’intesa con altre amministrazioni pubbliche o istituzioni private.

CAPO V
FINANZA E CONTABILITÀ
Articolo 36 – Bilancio di previsione
1. Il Comitato per l’amministrazione delibera annualmente, entro il 30 aprile, il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario. La situazione economica non può presentare disavanzo.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
3. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.
4. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto.
5. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
6. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
7. Le spese sono deliberate dal Comitato per l’amministrazione e possono essere effettuate solo se sussiste l’impegno contabile registrato nel competente capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria.
8. Per lavori di somma urgenza, l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
9. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 37 – Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto-comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Comitato entro il 30 giugno dell’anno successivo.
3. Il Comitato allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti; nonché la relazione del Revisore dei conti.

Articolo 38 – Tesoriere
1. L’Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione, da approvarsi attraverso il Comitato per l’amministrazione.
2. II tesoriere tiene costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di amministrazione e cassa. Il servizio di tesoreria comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza dell’ente, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro tre giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
3. I rapporti dell’ente con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
4. Il tesoriere è revocabile per inadempienza, ovvero quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

Articolo 39 – Responsabilità del Tesoriere
1. Per eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente.

Articolo 40 – Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico, finanziario alla verifica della rispondenza della gestione, dei fondi loro assegnati dal bilancio e degli obiettivi fissati dal Comitato.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso al Presidente che ne riferisce al Comitato per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

Articolo 41 – Gestione di bilancio
1. È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
a) giornale cronologico di cassa;
b) libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
c) bollettario a matrice degli ordini di incasso;
d) bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Articolo 42 – Fondo di riserva
1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l’esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l’anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Articolo 43 – Avanzo di amministrazione
1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Comitato per scopi sociali, ai sensi dell’articolo 5 del presente Statuto. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi, terreni e pascoli amministrati dall’Ente.

Articolo 44 – Conto consuntivo
1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dal Comitato per l’amministrazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Revisore contabile.

Articolo 45 – Revisore dei conti
1. Il revisore è eletto dal Comitato per l’amministrazione, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti di cui al successivo articolo 46.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l’Ente.
3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente ed è revocabile per inadempienza, ovvero quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Comitato per l’amministrazione.
5. Il revisore collabora con il Comitato nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposte di deliberazione del Comitato del rendiconto del bilancio.
6. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttività ed economicità della gestione.
7. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Comitato.
8. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
9. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di Gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’articolo 20 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e ss.mm.ii..

CAPO VI
DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Articolo 46 – Diritti di utenza
1. Il diritto di utenza dà facoltà di pascolare, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà amministrata dell’Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che sono impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d’uso, come intesa dal codice civile e dalle consuetudini locali.
2. L’esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Comitato per l’amministrazione.

Articolo 47 – Utenti
1. Sono da considerarsi utenti o cives, o frazionisti ai fini del presente Statuto, i nuclei familiari residenti nel territorio frazionale da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
• intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
• tutore dei figli minorenni dell’utente morto.
2. Il diritto di utenza si acquista su istanza dell’interessato, qualora lo stesso sia in possesso dei necessari requisiti.

Articolo 48 – Limitazioni
1. Le colture leguminose e foraggiere sono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Articolo 49 – Partecipazione popolare e diritti dei cittadini
1. In caso di inerzia del Comitato per l’amministrazione, ogni utente può agire in giudizio a tutela dei propri interessi e a tutela del patrimonio assegnato all’uso civico.
2. Le spese legali sono a carico di chi propone l’azione, salvo che l’Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi proposti dall’utente.
3. L’Amministrazione dei beni demaniali valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni del Comitato, anche attraverso consultazione della popolazione, finalizzata alla tutela di interessi collettivi e diffusi, in ossequio agli articoli 9 e 32 della Costituzione, allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
4. L’Amministrazione dei beni demaniali riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta, esprimendo per iscritto entro trenta giorni le proprie valutazioni per ogni singola iniziativa.
5. Mediante le istanze, i cittadini chiedono ragione su specifici problemi o aspetti dell’attività dell’ente.
6. Mediante le petizioni, i cittadini sollecitano l’intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.
7. Mediante le proposte, i cittadini possono avanzare richiesta per l’adozione da parte degli organi dell’ente di atti amministrativi specifici.

Articolo 50 – Pubblicità, accesso agli atti e diritto di informazione
1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell’Amministrazione dei beni demaniali è istituito presso la sede dell’ente un apposito spazio da destinare ad Albo, ovvero sul portale web dell’Amministrazione dei beni demaniali, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente statuto; l’ente garantisce tutte le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.
2. La pubblicità degli atti deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.
3. II Presidente provvede alla pubblicazione degli atti, ovvero vigila sull’avvenuta pubblicazione.
4. Tutti gli atti dell’ente sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
5. La facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenere copia, i modi per l’esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.

Articolo 51 – Diritto di intervento nei procedimenti amministrativi
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. L’Amministrazione dei beni demaniali deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Articolo 52 – Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario deve sentire l’interessato entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine massimo di giorni sessanta.
4. Nel caso l’atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 53 – Procedimenti a impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti ed interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione negli appositi spazi dell’Amministrazione dei beni demaniali.

Articolo 54 – Determinazione del contenuto dell’atto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e il Comitato.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

Articolo 55 – Estensione della disciplina
1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano all’Amministrazione separata in esecuzione della Legge n. 1766/1927 e ss.mm.ii., sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Titolo 2 – Capo 2 – del Regolamento approvato con R.D. n. 332/1928, e sono anch’essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

Articolo 56 – Lista degli utenti
1. La lista degli utenti è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’Ente. Gli utenti che ne facciano richiesta possono prenderne visione.
2. Il Comitato per l’amministrazione cura l’aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 30 novembre, sulla base delle richieste di iscrizioni e cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d’ufficio.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell’ufficiale di anagrafe.

Articolo 57 – Denuncia del bestiame
1. Entro la prima quindicina di GENNAIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Articolo 58 – Compilazioni ruoli tassa pascolo
1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all’approvazione del Comitato per l’amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame, è determinata di anno in anno dal Comitato con deliberazione, da sottoporre all’esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno l’Amministrazione può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettere nel pascolo comune amministrato dall’Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettere nei pascoli comuni, l’Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduti, assicurando un minimo di capi-bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Comitato per l’amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VII
CONTRAVVENZIONI
Articolo 59 – Operazioni vietate
1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
• taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
• disboscamento e dissodamento dei terreni pascolativi;
• conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
• asporto dai pascoli delle deiezioni degli animali;
• introduzione del bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
• abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri;
• raccolta di erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
• strascico di fasci di legna lungo le strade.
2. È vietato all’utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia stato raccolto e rimosso dai campi.

Articolo 60 – Ammende
1. La misura delle ammende è fissata annualmente dal Comitato per l’amministrazione.

Articolo 61 – Accertamento infrazioni
1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate assunte dall’ente per la vigilanza e salvaguardia del patrimonio. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall’ordinamento comunale.

Articolo 62 – Contravventori
1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 63 – Modifiche dello statuto
1. Per la revisione totale o parziale dello statuto è richiesta la maggioranza qualificata di almeno quattro componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. Le modifiche allo statuto possono essere proposte da due quinti dei membri e sottoposte al Comitato entro quarantacinque giorni dalla presentazione.

Articolo 64 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Comune di Casal Velino (SA), al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ovvero alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia di usi civici.

Articolo 65 – Entrata in vigore
1. Il presente statuto, secondo le modalità stabilite dalla legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo pretorio.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente statuto dovranno essere approvati i regolamenti ivi previsti.
3. Sostituisce integralmente il precedente Statuto approvato giusta delibera n.11 dell’8 Maggio 2000 ed inviato al CO.RE.CO. per la relativa approvazione in data 11 Maggio 2000 prot. n. 38.

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